IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 24, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale per l'anno 1988 e successivi, le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei collettivi di lavoro; Visto il comma 5 dell'art. 24 che prevede per l'anno 1988 che - qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita', non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficolta' - il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessita'; Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 56/1987; Visto il gia' citato comma 5 dell'art. 24 della legge n. 67/1988, in base al quale, ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie; Visto il comma 6 del menzionato art. 24 della legge n. 67/1988 in base al quale, in virtu' del combinato disposto con l'art. 6, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e con l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione; Vista la nota prot. n. 31306 in data 4 giugno 1988 con la quale il Ministero del tesoro ha richiesto l'autorizzazione ad assumere idonei, ai sensi della normativa citata, per le seguenti qualifiche, ed in misura pari al 50 per cento dei posti disponibili di seguito indicati: a) cinquantasette ragionieri (sesta qualifica funzionale); b) ottantatre coadiutori (quarta qualifica funzionale); Considerato che le predette unita' rappresentano vacanze d'organico autorizzabili e per la cui copertura puo' farsi ricorso a graduatorie di idonei approvate nell'ultimo quadriennio, nella misura del 50% come sopra detto; Ritenute sufficientemente documentate le effettive difficolta' che non hanno permesso la definizione delle procedure di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 67/1988; Rilevato che non sono state attivate "le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987"; Considerato che esistono le comprovate necessita' che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' dell'amministrazione interessata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 giugno 1988; Decreta: Il Ministero del tesoro e' autorizzato, in applicazione dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad assumere nell'anno 1988: a) ventotto ragionieri (sesta qualifica funzionale); b) quarantuno coadiutori (quarta qualifica funzionale). Dette assunzioni nelle qualifiche e nella consistenza numerica di cui sopra saranno effettuate utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data di emanazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 24 giugno 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1988 Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 250