IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art.  24, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988), in base al quale per l'anno 1988 e successivi,  le
amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma possono procedere
ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento
dei  carichi  funzionali  di  lavoro e alla conseguente utilizzazione
dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'art. 6 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  1›  febbraio  1986, n. 13, e di quanto
previsto in materia negli accordi di comparto  o  nei  collettivi  di
lavoro;
  Visto  il  comma  5  dell'art. 24 che prevede per l'anno 1988 che -
qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonche' quelle  previste
dai  commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392,  in  ordine  all'accertamento
dei  carichi  funzionali  ed alla mobilita', non risultino completate
entro i termini per esse previsti a causa di effettive e  documentate
difficolta'  -  il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro  per
la  funzione  pubblica  e,  per  gli enti locali territoriali, con il
Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  puo'
autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma
2, per comprovate necessita';
  Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
settembre  1987,  n.  392,  concernente  modalita'  e   criteri   per
l'avviamento  e la selezione dei lavoratori, ai sensi del citato art.
16 della legge n. 56/1987;
  Visto  il  gia' citato comma 5 dell'art. 24 della legge n. 67/1988,
in base al quale, ove non siano state attivate le  graduatorie  degli
iscritti  nelle  liste  di  collocamento di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987, le amministrazioni
e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto
stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al  primo  semestre
dell'anno  1988,  ad  assumere  personale sulla base delle precedenti
graduatorie;
  Visto  il  comma 6 del menzionato art. 24 della legge n. 67/1988 in
base al quale, in virtu' del combinato disposto con l'art.  6,  comma
20,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, e con l'art. 8, comma 12,
della legge 22 dicembre  1986,  n.  910,  le  assunzioni  autorizzate
potranno  essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento,
utilizzando  le  graduatorie  approvate  non  oltre  i  quattro  anni
precedenti la data del provvedimento di autorizzazione;
  Vista  la nota prot. n. 31306 in data 4 giugno 1988 con la quale il
Ministero  del  tesoro  ha  richiesto  l'autorizzazione  ad  assumere
idonei,  ai sensi della normativa citata, per le seguenti qualifiche,
ed in misura pari al 50 per cento dei posti  disponibili  di  seguito
indicati:
    a) cinquantasette ragionieri (sesta qualifica funzionale);
    b) ottantatre coadiutori (quarta qualifica funzionale);
  Considerato che le predette unita' rappresentano vacanze d'organico
autorizzabili e per la cui copertura puo' farsi ricorso a graduatorie
di  idonei  approvate  nell'ultimo  quadriennio, nella misura del 50%
come sopra detto;
  Ritenute  sufficientemente documentate le effettive difficolta' che
non hanno permesso la definizione delle procedure di cui all'art. 24,
comma 2, della legge n. 67/1988;
  Rilevato che non sono state attivate "le graduatorie degli iscritti
nelle liste di collocamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 392/1987";
  Considerato  che  esistono  le comprovate necessita' che consentono
l'emanazione del richiesto  provvedimento  autorizzativo,  in  quanto
trattasi  di  ineliminabili  ed  indifferibili esigenze connesse alla
funzionalita' dell'amministrazione interessata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 24 giugno 1988;
                               Decreta:
  Il  Ministero  del tesoro e' autorizzato, in applicazione dell'art.
24, commi 5 e 6, della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  ad  assumere
nell'anno 1988:
    a) ventotto ragionieri (sesta qualifica funzionale);
    b) quarantuno coadiutori (quarta qualifica funzionale).
  Dette  assunzioni  nelle qualifiche e nella consistenza numerica di
cui sopra saranno effettuate utilizzando le graduatorie approvate non
oltre  i  quattro  anni precedenti la data di emanazione del presente
provvedimento.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 24 giugno 1988
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                           CIRINO POMICINO
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1988
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 250